
Se il contribuente ritiene di aver versato erroneamente l'imposta a favore del Comune deve presentare domanda di rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, com. 164).
La domanda va presentata al Comune verso il quale è stato effettuato il versamento dell'imposta.
La compensazione può avvenire solo se non è intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
La compensazione tra crediti e debiti può essere relativa al medesimo tributo
Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure può essere chiesto il rimborso per errato versamento.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:38.31