
Per chi abita in zone non metanizzate, ai sensi della Legge 23/12/1999, n. 488, art. 12 com. 4, è possibile accedere a delle agevolazioni che consistono in un taglio delle accise per l’acquisto di GPL e gasolio per il riscaldamento della propria abitazione. La determinazione dell’Agenzia delle Dogane (ex UTF) 23/01/2001, estende l’applicazione delle agevolazioni alle aree non metanizzate dei Comuni metanizzati ricadenti nelle Zone “E”, come è il caso del Comune di L’Aquila. Ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale dell’Aquila 15/12/2011, n. 151 cartografia è stabilito che il beneficio può essere concesso a condizione che la zona edificata classificabile come “case sparse” presso cui è ubicato l’impianto termico non sia compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e sia distante almeno 50 metri dalla rete metanifera.